. "Per la durata della guerra e per i sei mesi dopo la conclusione della pace, è riservato al solo Istituto nazionale per i cambi il commercio di ogni mezzo che possa servire ai pagamenti fuori d’Italia. L’acquisto delle divise, delle tratte sull’estero, dei biglietti di Banca forestieri e la realizzazione all’estero dei titoli stranieri, e lo incasso delle cedole relative spetterà esclusivamente al medesimo istituto" . .